Il-Trafiletto
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10/07/14

Etichettatura dell'olio: la legislazione

E arriviamo all'etichetta da cui il consumatore può ricavare al cune importanti informazioni, ma al contempo obbliga il produttore a darle. Quali sono obbligatorie?  L’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 elenca al primo comma le indicazioni che debbono obbligatoriamente apparire sulla confezione di un prodotto alimentare e dunque anche sulle confezioni degli oli di oliva.
Esempio di etichetta
immagine presa dal web

Tali indicazioni (con esclusione di quelle irrilevanti per gli oli d'oliva) sono le seguenti e devono figurare sulle etichette nel momento in cui gli oli di oliva sono posti in vendita al consumatore: la denominazione del prodotto di vendita; la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; il termine minimo di conservazione; il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; le modalità di conservazione.

Il Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell’origine. Grazie a tale modifica il consumatore ha la possibilita' di distinguere il prodotto italiano dagli oli di oliva provenienti dagli altri Paesi comunitari e non comunitari. Art. 4 Un altro particolare importante è l’obbligo di apporre “nello stesso campo visivo”, in modo che il consumatore possa prenderne conoscenza simultaneamente, le seguenti tre indicazioni: la denominazione del prodotto; la quantità; il termine minimo di conservazione. Nulla vieta che le tre indicazioni appaiano insieme nella retro etichetta oppure su un lato della confezione.

I prodotti della gamma olio di oliva commercializzabili al dettaglio, e dunque in confezioni, sono solo: l’olio extra vergine di oliva, l’olio di oliva vergine, l’olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini, l’olio di sansa di oliva.


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