Si è già visto che le indicazioni che il confezionatore appone
volontariamente in etichetta debbono, su un piano generale, essere
conformi alle regole fissate nell’art. 2 del d. lgs. 109/92 in
attuazione della direttiva comunitaria sull’etichettatura, la pubblicità
e la presentazione dei prodotti alimentari. Tale, peraltro ovvia,
impostazione è stata ribadita anche nei “considerando” del reg. Ce
1019/2002, in cui si legge che le indicazioni volontarie apposte sulle
etichette non devono indurre in errore i consumatori, in particolare per
quanto riguarda le caratteristiche di un olio extravergine d'oliva,
attribuendogli ad esempio proprietà che non possiede o vantando come
specifiche di quel prodotto caratteristiche che sono in realtà comuni a
tutta la gamma degli oli di oliva o alla maggior parte di essi.
Inoltre si precisa che le diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla base di elementi oggettivi, per evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza sul mercato. Diciture relative alle lavorazioni "a freddo": «prima spremitura a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; «estratto a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.
Indicazioni delle caratteristiche organolettiche: queste possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di
un metodo d’analisi sulle caratteristiche organolettiche.
Il metodo di analisi sulle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini prevede solo tre attributi positivi (“fruttato”, “amaro”,
“piccante”).
Diciture in materia di acidità o di acidità massima possono figurare unicamente se accompagnate dalla
menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo
visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e
dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del reg. Cee
2568/91 e s.m.
La Commissione U.E. ha chiarito che il valore indicato in etichetta per l'acidità (ad es. acidità massima inferiore a 0,3°) deve permanere fino allo spirare del termine minimo di conservazione apposto nell'etichetta stessa, salvo che la suddetta indicazione non sia accompagnata da una dicitura del tipo "al momento del confezionamento"; in tale ultimo caso, il valore dell'acidità può essere ricompreso, fino allo spirare del termine minimo di conservazione, tra lo 0,3° indicato in etichetta e lo 0,8° (valore massimo consentito per l'olio extravergine di oliva dal reg. Cee 2568/91 e s.m.).
Per ciò che concerne l'etichettatura e disposizioni in Materia Ambientale,l ’articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 disponeva, al comma 5, che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica agli imballaggi per liquidi la normativa vigente in materia di etichettatura”. Nella sostanza ciò significa, come ha chiarito recentemente una circolare del Ministero delle Attività produttive, che non dovrà essere più applicato il D.M. 28 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 166 del 18 luglio 1989) e che pertanto non vi è più alcun obbligo di apposizione sugli imballaggi contenenti prodotti liquidi (e dunque anche gli oli di oliva) dell’invito a non disperderli nell’ambiente e dei contrassegni recanti l’abbreviazione del materiale per essi utilizzato.
Inoltre si precisa che le diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla base di elementi oggettivi, per evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza sul mercato. Diciture relative alle lavorazioni "a freddo": «prima spremitura a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; «estratto a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.
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Esempio di etichetta immagine presa dal web |
La Commissione U.E. ha chiarito che il valore indicato in etichetta per l'acidità (ad es. acidità massima inferiore a 0,3°) deve permanere fino allo spirare del termine minimo di conservazione apposto nell'etichetta stessa, salvo che la suddetta indicazione non sia accompagnata da una dicitura del tipo "al momento del confezionamento"; in tale ultimo caso, il valore dell'acidità può essere ricompreso, fino allo spirare del termine minimo di conservazione, tra lo 0,3° indicato in etichetta e lo 0,8° (valore massimo consentito per l'olio extravergine di oliva dal reg. Cee 2568/91 e s.m.).
Per ciò che concerne l'etichettatura e disposizioni in Materia Ambientale,l ’articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 disponeva, al comma 5, che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica agli imballaggi per liquidi la normativa vigente in materia di etichettatura”. Nella sostanza ciò significa, come ha chiarito recentemente una circolare del Ministero delle Attività produttive, che non dovrà essere più applicato il D.M. 28 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 166 del 18 luglio 1989) e che pertanto non vi è più alcun obbligo di apposizione sugli imballaggi contenenti prodotti liquidi (e dunque anche gli oli di oliva) dell’invito a non disperderli nell’ambiente e dei contrassegni recanti l’abbreviazione del materiale per essi utilizzato.