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13/07/14

Indicazioni volontarie, disposizioni in materia ambientale sull'etichetta dell'olio

Si è già visto che le indicazioni che il confezionatore appone volontariamente in etichetta debbono, su un piano generale, essere conformi alle regole fissate nell’art. 2 del d. lgs. 109/92 in attuazione della direttiva comunitaria sull’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari. Tale, peraltro ovvia, impostazione è stata ribadita anche nei “considerando” del reg. Ce 1019/2002, in cui si legge che le indicazioni volontarie apposte sulle etichette non devono indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche di un olio extravergine d'oliva, attribuendogli ad esempio proprietà che non possiede o vantando come specifiche di quel prodotto caratteristiche che sono in realtà comuni a tutta la gamma degli oli di oliva o alla maggior parte di essi.

Inoltre si precisa che le diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla base di elementi oggettivi, per evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza sul mercato. Diciture relative alle lavorazioni "a freddo": «prima spremitura a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; «estratto a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.

Esempio di etichetta
immagine presa dal web

Indicazioni delle caratteristiche organolettiche: queste possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi sulle caratteristiche organolettiche. Il metodo di analisi sulle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini prevede solo tre attributi positivi (“fruttato”, “amaro”, “piccante”). Diciture in materia di acidità o di acidità massima possono figurare unicamente se accompagnate dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del reg. Cee 2568/91 e s.m.

 La Commissione U.E. ha chiarito che il valore indicato in etichetta per l'acidità (ad es. acidità massima inferiore a 0,3°) deve permanere fino allo spirare del termine minimo di conservazione apposto nell'etichetta stessa, salvo che la suddetta indicazione non sia accompagnata da una dicitura del tipo "al momento del confezionamento"; in tale ultimo caso, il valore dell'acidità può essere ricompreso, fino allo spirare del termine minimo di conservazione, tra lo 0,3° indicato in etichetta e lo 0,8° (valore massimo consentito per l'olio extravergine di oliva dal reg. Cee 2568/91 e s.m.).

Per ciò che concerne l'etichettatura e disposizioni in Materia Ambientale,l ’articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 disponeva, al comma 5, che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica agli imballaggi per liquidi la normativa vigente in materia di etichettatura”. Nella sostanza ciò significa, come ha chiarito recentemente una circolare del Ministero delle Attività produttive, che non dovrà essere più applicato il D.M. 28 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 166 del 18 luglio 1989) e che pertanto non vi è più alcun obbligo di apposizione sugli imballaggi contenenti prodotti liquidi (e dunque anche gli oli di oliva) dell’invito a non disperderli nell’ambiente e dei contrassegni recanti l’abbreviazione del materiale per essi utilizzato.

10/07/14

Etichettatura dell'olio: la legislazione

E arriviamo all'etichetta da cui il consumatore può ricavare al cune importanti informazioni, ma al contempo obbliga il produttore a darle. Quali sono obbligatorie?  L’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 elenca al primo comma le indicazioni che debbono obbligatoriamente apparire sulla confezione di un prodotto alimentare e dunque anche sulle confezioni degli oli di oliva.
Esempio di etichetta
immagine presa dal web

Tali indicazioni (con esclusione di quelle irrilevanti per gli oli d'oliva) sono le seguenti e devono figurare sulle etichette nel momento in cui gli oli di oliva sono posti in vendita al consumatore: la denominazione del prodotto di vendita; la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; il termine minimo di conservazione; il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; le modalità di conservazione.

Il Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell’origine. Grazie a tale modifica il consumatore ha la possibilita' di distinguere il prodotto italiano dagli oli di oliva provenienti dagli altri Paesi comunitari e non comunitari. Art. 4 Un altro particolare importante è l’obbligo di apporre “nello stesso campo visivo”, in modo che il consumatore possa prenderne conoscenza simultaneamente, le seguenti tre indicazioni: la denominazione del prodotto; la quantità; il termine minimo di conservazione. Nulla vieta che le tre indicazioni appaiano insieme nella retro etichetta oppure su un lato della confezione.

I prodotti della gamma olio di oliva commercializzabili al dettaglio, e dunque in confezioni, sono solo: l’olio extra vergine di oliva, l’olio di oliva vergine, l’olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini, l’olio di sansa di oliva.


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