Il nome o la ragione sociale o il
marchio depositato del confezionatore o di un venditore.
E' previsto l’obbligo dell’indicazione del nome o della ragione sociale o
del marchio depositato del confezionatore o in alternativa del
distributore stabilito nella CE (definito nella norma “venditore”);
peraltro nulla vieta che nella stessa confezione appaiano il nome o la
ragione sociale o il marchio depositato sia del confezionatore che del
distributore.
La norma prevede anche l’obbligo di indicazione della sede del
confezionatore o del distributore. Per sede, si intende la località ove è
ubicata l'azienda o, come subito si vedrà, lo stabilimento.
Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal confezionatore del prodotto alimentare che lo appone sotto la propria responsabilità; esso, al pari delle altre indicazioni obbligatorie di etichettatura, figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lett. "L" .
I prodotti alimentari – e tra essi ovviamente gli oli di oliva – devono mantenere, in adeguate condizioni di conservazione, inalterate le loro proprietà fino allo spirare del termine minimo di conservazione. Ebbene, l’art. 3 lett. i, prevede l’obbligo dell’indicazione delle modalità di conservazione di un prodotto alimentare qualora sia necessaria l'adozione di “particolari accorgimenti” in funzione della natura del prodotto. Nel caso degli oli di oliva i “particolari accorgimenti” sono certamente quelli di sottrarre il prodotto alla negativa influenza di alcuni fattori e segnatamente della luce e del calore. Per cui una corretta indicazione delle modalità di conservazione per tutti gli oli di oliva in bottiglia potrebbe essere la seguente: “conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e dei calore”.
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Esempio di etichetta immagine presa dal web |
Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal confezionatore del prodotto alimentare che lo appone sotto la propria responsabilità; esso, al pari delle altre indicazioni obbligatorie di etichettatura, figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lett. "L" .
I prodotti alimentari – e tra essi ovviamente gli oli di oliva – devono mantenere, in adeguate condizioni di conservazione, inalterate le loro proprietà fino allo spirare del termine minimo di conservazione. Ebbene, l’art. 3 lett. i, prevede l’obbligo dell’indicazione delle modalità di conservazione di un prodotto alimentare qualora sia necessaria l'adozione di “particolari accorgimenti” in funzione della natura del prodotto. Nel caso degli oli di oliva i “particolari accorgimenti” sono certamente quelli di sottrarre il prodotto alla negativa influenza di alcuni fattori e segnatamente della luce e del calore. Per cui una corretta indicazione delle modalità di conservazione per tutti gli oli di oliva in bottiglia potrebbe essere la seguente: “conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e dei calore”.