Il-Trafiletto
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12/07/14

Nome, ragione sociale , lotto e modalità di conservazione sull'etichetta dell'olio

Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del confezionatore o di un venditore. E' previsto l’obbligo dell’indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato del confezionatore o in alternativa del distributore stabilito nella CE (definito nella norma “venditore”); peraltro nulla vieta che nella stessa confezione appaiano il nome o la ragione sociale o il marchio depositato sia del confezionatore che del distributore. La norma prevede anche l’obbligo di indicazione della sede del confezionatore o del distributore. Per sede, si intende la località ove è ubicata l'azienda o, come subito si vedrà, lo stabilimento.
Esempio di etichetta
immagine presa dal web

Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal confezionatore del prodotto alimentare che lo appone sotto la propria responsabilità; esso, al pari delle altre indicazioni obbligatorie di etichettatura, figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lett. "L" .

I prodotti alimentari – e tra essi ovviamente gli oli di oliva – devono mantenere, in adeguate condizioni di conservazione, inalterate le loro proprietà fino allo spirare del termine minimo di conservazione. Ebbene, l’art. 3 lett. i, prevede l’obbligo dell’indicazione delle modalità di conservazione di un prodotto alimentare qualora sia necessaria l'adozione di “particolari accorgimenti” in funzione della natura del prodotto. Nel caso degli oli di oliva i “particolari accorgimenti” sono certamente quelli di sottrarre il prodotto alla negativa influenza di alcuni fattori e segnatamente della luce e del calore. Per cui una corretta indicazione delle modalità di conservazione per tutti gli oli di oliva in bottiglia potrebbe essere la seguente: “conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e dei calore”.



10/07/14

Etichettatura dell'olio: la legislazione

E arriviamo all'etichetta da cui il consumatore può ricavare al cune importanti informazioni, ma al contempo obbliga il produttore a darle. Quali sono obbligatorie?  L’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 elenca al primo comma le indicazioni che debbono obbligatoriamente apparire sulla confezione di un prodotto alimentare e dunque anche sulle confezioni degli oli di oliva.
Esempio di etichetta
immagine presa dal web

Tali indicazioni (con esclusione di quelle irrilevanti per gli oli d'oliva) sono le seguenti e devono figurare sulle etichette nel momento in cui gli oli di oliva sono posti in vendita al consumatore: la denominazione del prodotto di vendita; la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; il termine minimo di conservazione; il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; le modalità di conservazione.

Il Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell’origine. Grazie a tale modifica il consumatore ha la possibilita' di distinguere il prodotto italiano dagli oli di oliva provenienti dagli altri Paesi comunitari e non comunitari. Art. 4 Un altro particolare importante è l’obbligo di apporre “nello stesso campo visivo”, in modo che il consumatore possa prenderne conoscenza simultaneamente, le seguenti tre indicazioni: la denominazione del prodotto; la quantità; il termine minimo di conservazione. Nulla vieta che le tre indicazioni appaiano insieme nella retro etichetta oppure su un lato della confezione.

I prodotti della gamma olio di oliva commercializzabili al dettaglio, e dunque in confezioni, sono solo: l’olio extra vergine di oliva, l’olio di oliva vergine, l’olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini, l’olio di sansa di oliva.


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