Anche gli oli hanno una loro classificazione ben precisa, in base a tutta una serie di caratteristiche. Vediamo come vengono denominati.
Oli di oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, in particolare termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
a) olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di g 0.8 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
b) olio di oliva vergine: olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di g 2 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
c) olio di oliva vergine lampante: Olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a g 3,3 per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di oliva raffinato: olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 0,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di oliva: olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 1,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 0,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di sansa di oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 1,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Oli di oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, in particolare termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
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Classificazione oli immagine presa dal web |
a) olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di g 0.8 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
b) olio di oliva vergine: olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di g 2 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
c) olio di oliva vergine lampante: Olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a g 3,3 per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di oliva raffinato: olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 0,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di oliva: olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 1,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 0,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Olio di sansa di oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 1,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.