28/04/14

Separazione e divorzio: presto una legge che ne accorcia i tempi e riduce la burocrazia.

La Commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera al testo base riguardante il divorzio breve, con le novità che vanno a modificare l'Art. 3 della legge n. 898/70 sul divorzio. I tempi di approvazione saranno decisamente più brevi (basterà un anno di separazione contro gli attuali tre), e renderanno più semplice l'iter per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Inoltre,in caso di addio consensuale non sarà più necessario per i coniugi presentarsi davanti ad un giudice, ma sarà sufficiente un accordo coi rispettivi avvocati. Ecco le novità previste per il 2014, compresi i "paletti" posti dalla giurisprudenza sui rapporti economici post-matrimoniali. 1 - E’ SUFFICIENTE UN ANNO di separazione, rispetto agli attuali tre, per avere la possibilità di divorziare. I nuovi termini decorrono dal deposito della domanda di separazione e non, come accade ora, dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione. 2 - NIENTE PIU' GIUDICE. la coppia che sceglie di dirsi addio in modo consensuale non ha l'obbligo di presentarsi davanti a un giudice, tutto si risolverà con un accordo tra i coniugi assistiti dai rispettivi avvocati. Il tutto rientra in un necessario piano di semplificazione delle procedure: le cause pendenti che ingolfano i tribunali verranno risolte con procedure alternative o trasferite in una sede arbitrale. Vi rientrano le separazioni e i divorzi (ma non il lavoro, la previdenza e l'assistenza). 3 - L'ASSEGNO DOPO IL DIVORZIO. Spetta al coniuge malato e non idoneo al lavoro l'assegno divorzile anche in caso di oggettivo ed evidente sproporzione fra i redditi dei due ex coniugi. Inoltre l’assegno può aumentare solo ed esclusivamente se il mutamento delle condizioni dell'ex coniuge è tale da cambiarne radicalmente l'assetto patrimoniale. 4 - LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'. Va considerata la data di separazione e la convivenza prematrimoniale della superstite con il defunto. A incidere sul calcolo, oltre alla durata dei matrimoni, è ovviamente anche la presenza di figli con la divorziata, nonchè l'eventuale assistenza fino alla morte prestata dalla seconda consorte. 5 - L'EREDITA'. Alla morte dell'ex coniuge, l'assegno a carico dell'eredità (a cui può aver diritto il divorziato) va quantificato in base a diversi fattori: misura dell'assegno di divorzio, entità del bisogno, eventuale pensione di reversibilità, sostanze ereditarie, numero e qualità degli eredi e rispettive condizioni economiche. 6 - IL TFR. Al coniuge divorziato cui viene riconosciuto l'assegno, e che non si sia risposato, spetta una quota del Tfr maturato dall'ex. Quota calcolata solo sulla somma corrisposta al lavoratore dopo la sentenza di divorzio. "Ci auguriamo - ha detto la relatrice del ddl Alessandra Moretti (Pd) - che il percorso di questa legge, per troppe volte rimandata nelle scorse legislature, possa essere rapido, anche grazie all'accordo preso dai presidenti di Camera e Senato che hanno previsto tempi stretti per la calendarizzazione del provvedimento".
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