Il-Trafiletto
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04/08/14

Quarta parte | Rumori | I più fastidiosi

Rumori: i più fastidiosi
Il dottor Harry Witchel si infila i "tappi nelle orecchie" e condivide con noi l'elenco dei suoni più irritanti secondo la scienza...

FISCHIO DI RITORNO DEL MICROFONO
Non vi fa rizzare i peli della schiena, o anche solo desiderare di tapparvi le orecchie con le dita, sentire il fischio acuto del feedback di un microfono? Tra i rumori riprodotti in laboratorio quest'ultimo è il più forte e penetrante, e negli esperimenti all'Università di Salford si è classificato al secondo posto tra i più terribili.

RUMORE DEL VOMITO
Sentire qualcuno che ha i conati di vomito vi nausea? In uno studio su Internet che ha preso in considerazione 385mila risposte rispetto a 34 rumori sgradevoli, quello del vomito si è classificato come il peggiore. Questo rumore è molto sgradevole a causa delle associazioni mentali: evoca in noi l'immagine repellente legata alle emissioni corporee, in tutto il loro "splendore" antigienico. È curioso il fatto che le proprietà acustiche del vomito non siano particolarmente negative: non sono né acute né ruvide. Ma le sensazioni associate al disgusto sono riconosciute molto bene dai mammiferi, un'abilità necessaria per evitare cibi velenosi.(science)


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Parte seconda | Rumori | I più fastidiosi

Rumori: i più fastidiosi
Il dottor Harry Witchel si infila i "tappi nelle orecchie" e condivide con noi l'elenco dei suoni più irritanti secondo la scienza...

FLAUTOLENZA
I volontari sottoposti a un esperimento da Trevor Cox dell'Acoustic Research Centre all'Università di Salford, hanno classificato fra i più irritanti il rumore prodotto da un cuscino petofono. Il motivo riguarda non tanto il tipo di suono prodotto, quanto l'associazione con una situazione imbarazzante. Alcuni spiriti sensibili trovano il rumore della flautolenza sgradevole a udirsi, benchè per molti possa essere considerato un elemento di comicità (diversi gli esempi al cinema, da Benny Hill al film comico Mezzogiorno e mezzo di fuoco). In molte parti del mondo, nei bagni pubblici, le donne trovano cosi imbarazzante il rumore dell'urina che attivano l'asciugami elettrico per coprirne il tintinnio.

I giapponesi hanno adottato la soluzione di trasmettere in filodiffusione nelle toilette pubbliche la musica di Barry Manilow.(science)

Per chi fosse interessato alla prima parte clicca QUI

13/04/14

L'educazione condominiale

Le norme fondamentali per rendere sopportabili i rapporti di vicinato 

Il rapporto di condominio negli edifici è caratterizzato dal fatto che ogni condomino è proprietario esclusivo di una o più unità immobiliari (appartamenti, uffici, box, ecc.) ed allo stesso tempo è comproprietario assieme agli altri condomini di alcune parti dell' edificio, che risultano pertanto in comune (tetto, scale, ascensore, ecc.). 

L'USO delle parti comuni è disciplinato dall'art. 1102 del Codice Civile, che stabilisce l'obbligo per ciascun condomino di farne uso senza arrecare danno agli altri condomini. A prescindere dall'uso delle parti comuni dell'edificio, la vicinanza coatta con gli altri condomini può talvolta essere difficoltosa, soprattutto quando i vicini risultano essere un po' troppo "rumorosi". Posto che una certa tolleranza per le abitudini del vicino è buona regola in ogni rapporto di vicinato, ciò non significa certo che vadano subiti passivamente disrurbi eccessivi.

A questo proposito, la norma di riferimento è rappresentata dall' art. 844 c.c. in materia di immissioni, che mira appunto ad equilibrare i rapporti tra il soggetto che produce le immissioni e coloro che le subiscono. La norma in questione, sebbene nata in origine per tutelare la proprietà fondiaria, trova applicazione anche nei rapporti tra condomini, e stabilisce che il proprietario può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dalla proprietà del vicino, se queste superano la "normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi". Dal momento che la legge non indica espressamente il limite oltre il quale l'immissione è sempre da considerarsi illecita, in pratica, che cosa debba intendersi per "normale tollerabilità" - e la relativa valutazione - è spesso fonte di contrasti. Detta valutazione è competenza del giudice, il quale dovrà analizzare la situazione caso per caso, tenendo conto non solo della condizione dei luoghi, ma anche di altri fattori quali l'entità delle immissioni, le loro conseguenze per chi si trova a subirle e la comparazione tra le diverse esigenze dei soggetti coinvolti. La legge consente al soggetto che subisce le immissioni - sia esso il proprietario dell'immobile o il semplice inquilino - di chiedere al Giudice di Pace territorialmente competente un provvedimento che le faccia cessare (c.d, azione inibitoria), oltre ovviamente al risarcimento del danno subito. Prima di rivolgersi al giudice è comunque consigliabile rivolgersi ad un perito al fine di ottenere una relazione da allegare alla propria richiesta di tutela giudiziale. Va evidenziato che l'art. 844 c.c. ha carattere meramente dispositivo e può dunque essere derogato dai condomini di comune accordo, i quali, con regolamento condominiale di natura contrattuale o delibera adottata all'unanimità, ben possono adottare norme di maggiore o minore rigore. Qualora il regolamento condominiale vieti l'esercizio di attività rumorose "di qualsiasi natura", indipendentemente dai limiti di tollerabilità delle immissioni, queste dovranno essere considerate sempre illecite, a prescindere dall'indagine sulla loro tollerabilità. Si ricorda, infine, che il compito di far rispettare il regolamento condominiale ai vari condomini rientra fra i doveri dell'amministratore.
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