19/06/17

Lavorare da casa seguendo 5 regole cardine

Con il Jobs act degli autonomi, debutta anche lo smart working che consente al dipendente di svolgere parte del lavoro a casa anziché in azienda. 


In realtà molto aziende hanno già iniziato a concedere questa possibilità ai dipendenti, ma da oggi con un quadro normativo più chiaro lo smart working acquista consistenza e può diffondersi tra le aziende.

La legge sullo smart working indica una serie di regole generali, sulla retribuzione, sui controlli e anche su eventuali sanzioni disciplinari del lavoratore fuori azienda.
Per avviare lo smart working o anche solo una sperimentazione azienda e dipendente (o sindacati) devono stipulare un accordo che disciplini nei dettagli lo svolgimento del lavoro fuori dall’azienda.

La legge comunque detta delle linee guida generali che serviranno per stipulare gli accordi specifici.

1 - Come funziona lo smart working
Le legge prescrive che datore di lavoro e dipendente possano accordarsi e firmare un’intesa che prevede lo svolgimento del lavoro fuori dall’azienda con tempi e orari da concordare.
Il dipendente utilizza strumenti tecnologici forniti dall’azienda o personali e può svolgere il lavoro dalla propria residenza, dal domicilio o dove vuole.
Il datore può decidere di riconoscere gli stessi incentivi fiscali e legati agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato svolto in forma ordinaria.

L’azienda resta responsabile della sicurezza sul lavoro e del funzionamento degli strumenti tecnologici a disposizione del dipendente.

2 – L’accordo per lo smart working
La legge spiega come deve essere stipulato l’accordo: deve essere in forma scritta e deve essere oggetto di comunicazione telematica obbligatoria preventiva.
Le parti possono decidere se stipulare un accordo a termine oppure a tempo indeterminato, in questo caso le parti possono chiedere il recesso con un preavviso di 30 giorni.
L’accordo deve disciplinare l’attività lavorativa fuori dall’azienda: si possono mettere limiti giornalieri, settimanali o mensili e prevedere forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.

Infine si decide quali sono le condotte da sanzionare e con quali sanzioni disciplinari.

3 – Sicurezza 
Anche con lo smart working il datore di lavoro è obbligato a garantire la salute e la sicurezza del dipendente.
Per farlo deve consegnare al dipendente o al sindacato, almeno una volta l’anno, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
4 – Lo stipendio
La legge fissa un principio sempre valido in caso di smart working:
il dipendente che svolge il lavoro con lo smart working “ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”.
Discorso diverso se la penalizzazione economica è accompagnata da un riproporzionamento dell’orario di lavoro: in questo caso lo stipendio può essere ridotto.

5 – Smart working: infortuni e malattie
Anche il dipendente che lavora tramite smart working ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non solo, la legge prevede che il lavoratore abbia inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

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