Fonte - Automoto.it - Tra le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, una molto importante riguarda le spese relative all’acquisto di carburante per autotrazione.
A partire dal prossimo luglio, infatti, saranno deducibili ai fini dei redditi e detraibili per l’IVA, solo quelle pagate con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
In base alle nuove disposizioni, quindi, i soggetti titolari di partita IVA non potranno più dedurre il costo d’acquisto di carburante, né detrarre la relativa IVA se effettueranno pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.
La disposizione prevede, infatti, specifiche modifiche dell’articolo 164 del Tuir, con l'introduzione del comma 1-bis, e dell’articolo 19bis 1 con lla nuova lettera d) al comma 1 che così dispongono:
Art. 164 comma 1-bis DPR 917/1986
“Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Art. 19 bis 1 lettera d) del DPR 633/1972
“l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.In pratica, sull’acquisto del carburante saranno consentite la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA solo con pagamenti effettuati mediante mezzi tracciabili.
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