Il-Trafiletto
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22/10/14

Contenitori autoconservanti per alimenti senza addittivi | L'ultima frontiera della conservazione

Una ricerca tutta italiana permetterà di eliminare gli additivi nel latte, carne, vino, cibi cotti,  conserve, passate di pomodori e tutta una lunga lista di cibi che consumiamo giornalmente. Si chiama "Active packaging" ed è un imballaggio capace di conservare il contenuto senza alterarlo.

 
Lo studio, condotto da un team di scienziati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia guidato da Valentina Beghetto, ricercatrice e docente di Chimica organica industriale, si pone l'obbiettivo di garantire alimenti più naturali senza conservanti ed è possibile grazie ad una pellicola che riveste la superficie interna del contenitore che trattiene per se il conservante. Si spera di contribuire a ridurre i casi di intolleranza e allergie, imputabili agli addittivi.

Valentina Beghetto intervistata dall'Adnkronos, spiega che "il merito è di composti organici che funzionano in modo simile agli enzimi, attivando reazioni chimiche senza lasciare traccia all’interno del prodotto finale".Un contenitore autoconservante ma anche ecosostenibile. Nei laboratori del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi i ricercatori hanno messo a punto i composti organici che permettono di modificare e migliorare prodotti industriali in modo ecocompatibile ed economico. "Cerchiamo di realizzare materiali che siano il più possibile biodegradabili riducendo l'impatto sull'ambiente. Per questo – aggiunge la ricercatrice - utilizziamo anche materiali di scarto delle industrie manifatturiere, come quella della carta o alimentari, li recuperiamo e li riutilizziamo trasformandoli in materie prime secondarie".

L'"Active Packaging" può essere applicato in molti campi con un notevole risparmio, l'abbattimento dei costi sono parte fondamentale della ricerca. “Questo è uno studio che parte da lontano – spiega la ricercatrice - abbiamo iniziato studiando le applicazioni di tipo farmaceutico, che avevano costi elevati, e poi abbiamo ottimizzato procedure per abbattere i costi e fare in modo che un litro di latte venduto in un contenitore di questo genere mantenga un prezzo accettabile”.

scienziati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
guidato da Valentina Beghetto,
L'obbiettivo dei ricercatori era poter  applicare questa innovazione alla produzione alimentare di consumo di massa. Per trasferire questa invenzione alle aziende, l’ateneo ha appena approvato lo spinoff Crossing.Valentina Beghetto spiega "La nostra tecnologia semplifica processi produttivi e abbatte costi di almeno 10 volte rendendo accessibili innovazioni che oggi esistono solo sulla carta, nelle idee e nei brevetti, ma che nessuno ha messo in pratica perché fino ad ora economicamente insostenibili"

Ora lo spinoff cerca sostegno alla propria attività di ricerca e di sponsorizzazioni da parte delle aziende che possono avere interesse a sviluppare la parte industriale del progetto e a sostenere il team.

13/07/14

Indicazioni volontarie, disposizioni in materia ambientale sull'etichetta dell'olio

Si è già visto che le indicazioni che il confezionatore appone volontariamente in etichetta debbono, su un piano generale, essere conformi alle regole fissate nell’art. 2 del d. lgs. 109/92 in attuazione della direttiva comunitaria sull’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari. Tale, peraltro ovvia, impostazione è stata ribadita anche nei “considerando” del reg. Ce 1019/2002, in cui si legge che le indicazioni volontarie apposte sulle etichette non devono indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche di un olio extravergine d'oliva, attribuendogli ad esempio proprietà che non possiede o vantando come specifiche di quel prodotto caratteristiche che sono in realtà comuni a tutta la gamma degli oli di oliva o alla maggior parte di essi.

Inoltre si precisa che le diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla base di elementi oggettivi, per evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza sul mercato. Diciture relative alle lavorazioni "a freddo": «prima spremitura a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; «estratto a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.

Esempio di etichetta
immagine presa dal web

Indicazioni delle caratteristiche organolettiche: queste possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi sulle caratteristiche organolettiche. Il metodo di analisi sulle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini prevede solo tre attributi positivi (“fruttato”, “amaro”, “piccante”). Diciture in materia di acidità o di acidità massima possono figurare unicamente se accompagnate dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del reg. Cee 2568/91 e s.m.

 La Commissione U.E. ha chiarito che il valore indicato in etichetta per l'acidità (ad es. acidità massima inferiore a 0,3°) deve permanere fino allo spirare del termine minimo di conservazione apposto nell'etichetta stessa, salvo che la suddetta indicazione non sia accompagnata da una dicitura del tipo "al momento del confezionamento"; in tale ultimo caso, il valore dell'acidità può essere ricompreso, fino allo spirare del termine minimo di conservazione, tra lo 0,3° indicato in etichetta e lo 0,8° (valore massimo consentito per l'olio extravergine di oliva dal reg. Cee 2568/91 e s.m.).

Per ciò che concerne l'etichettatura e disposizioni in Materia Ambientale,l ’articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 disponeva, al comma 5, che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica agli imballaggi per liquidi la normativa vigente in materia di etichettatura”. Nella sostanza ciò significa, come ha chiarito recentemente una circolare del Ministero delle Attività produttive, che non dovrà essere più applicato il D.M. 28 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 166 del 18 luglio 1989) e che pertanto non vi è più alcun obbligo di apposizione sugli imballaggi contenenti prodotti liquidi (e dunque anche gli oli di oliva) dell’invito a non disperderli nell’ambiente e dei contrassegni recanti l’abbreviazione del materiale per essi utilizzato.

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