17/02/15

Inps Taglio Pensioni d'Oro Viola 2 Articoli della Costituzione

Ricorso di magistrati, dirigenti, docenti e ufficiali accolto dalla Corte dei Conti del Veneto

Niente da fare per quanto riguarda il contributo di solidarietà che si potrebbe detrarre dalle cd pensioni d'oro, e si fa riferimento all'intervento restaurativo del governo Letta, il quale aveva imposto il contributo di solidarietà alle pensioni faraoniche ben 14 volte il minimo ma  la Corte dei Conti del Veneto accogliendo il ricorso delle persone in oggetto ha inviato alla Corte Costituzionale che avrà il compito di valutare la legittimità del ricorso, successivamente allo stop del 2013 che aveva abolito il taglio del governo Berlusconi.

La Corte dei conti del Veneto chiama in causa ancora una volta i giudici della Corte Costituzionale per verificare la legittimità del ricorso, in quanto il contributo di solidarietà, la tassa applicata alle pensioni cd d'oro denotava un vizio di incostituzionalità poiché richiamando la prima sentenza della Corte Cosituzionale la configurava come 'una decurtazione patrimoniale definitiva [...] con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare.'

Il governo Letta determinando il taglio bis lo aveva denotato come un obbligo fiscale connotandolo in via del tutto eccezionale e con un limite di tempo 'al fine di concorrere al finanziamento'  dei lavoratori esodati finite nelle amare reti della riforma pensionistica Fornero 2011 mentre la Corte dei Conti ne dimostra lo stratagemma attuato per prelevare il contributo di solidarietà dalle pensioni d'oro perché anche se il denaro resta comunque all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale non fa alcuna differenza in quanto si tratta di 'ente strumentale dello Stato', specificando inoltre che non tutto quel denaro è finalizzato agli esodati per risolvere la loro questione, nonostante sia provvisorio il contributo di solidarietà, il denaro non sarà mai più recuperabile.

LA GIUSTIZIA NON E' UGUALE PER TUTTI
GIUDICI DELLA CONSULTA
Considerando che resta comunque un 'un prelievo tributario'  ed in quanto tale deve essere confacente alla 'capacità contributiva'  dei cittadini, i quali dovrebbero essere (anche se non lo sono, n.d..r) tutti uguali davanti alla legge e cioè in pratica per quale motivo i pensionati sì mentre i facoltosi in attività no?: sforbiciata delle pensioni d'oro per la Corte dei Conti del Veneto infrange con un taglio netto e in un colpo solo due articoli della Costituzione:
- art. 3 sull'uguglianza;
- art. 53 sulla capacità contributiva;
e da ciò si evince che la giustizia non è uguale per tutti in quanto la legge dovrebbe anche considerare la sperequazione  esistente e interpretare elasticamente alcuni articoli della Costituzione come in questi casi dove il povero riesce a morire di stenti non avendo il contributo di solidarietà.  mentre il ricco, nonostante ci sia per ipotesi la detrazione del contributo di solidarietà dalla sua pensione d'oro, potrebbe vivere la sua vita tra agi e benefici; ma la legge è uguale per tutti, specialmente per i più ricchi!
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