25/02/15

Inps Quota96 entro 2011 Obbligatoria pensione entro il 1° Settembre 2015 Tabella Riepilogativa 2015

Per i lavoratori della scuola che abbiano raggiunti i requisiti di Quota96 nel 2011 scatta l'obbligo del pensionamento d'ufficio

Non ci saranno deroghe per i lavoratori della scuola che entro il 31 dicembre 2011 hanno raggiunto il diritto di entrare in pensionamento con il vecchio sistema normativo e saranno posti  in pensione d'ufficio entro il 1° settembre 2015 a condizione che abbiano raggiunto i 65 anni, limite imposto per la continuità in servizio; la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 parla molto chiaro ribadendo il fatto che chi ha maturato i requisiti per il pensionamento non può avvalersi nemmeno per opzione dei nuovi limiti di vecchiaia regolati dalla riforma Fornero e l'eliminazione del trattenimento in servizio blocca la proroga di un biennio riconosciuta fino al 2014.

In questa determinata situazione si vengono a trovare la platea dei Quota96  cioè i lavoratori che hanno raggiunto questa quota entro il 2011 e cioè con 60 anni di età e 36 di contributi o in alternativa 61 anni di età con 35 anni di contributi, oppure 40 anni di contribuzione o anche 61 anni e 20 (solo per le lavoratrici) sempre entro l'anno 2011; le pubbliche amministrazioni riguardo a queste platee di lavoratori/trici hanno l'obbligo di procedere alla risoluzione di ufficio nel caso in cui si raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto 2015, e per chiarificare i vari casi postiamo una tabella riassuntiva di Pensioni Oggi dove si può controllare le varie opzioni:


Questo obbligo unilaterale sussite anche per i soggetti al regime Fornero, coloro i quali hanno raggiunto i requisiti dopo il 2012; esempio pratico: il 1° settembre 2015 saranno posti in pensione d'ufficio i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i 66 anni e 3 mesi e 20 di contribuzione entro il 31 agosto 2015.

La risoluzione facoltativa non è per niente obbligatoria ma riportata all'ente per la valutazione ai sensi dell'art. 1 del Dl 90/2014, comunque in ogni caso in cui il dipendente abbia maturato i requisiti per la pensione anticipata e cioè 42 anni e 6 mesi o 41 anni e 6 mesi per le donne, sempre entro il 31 agosto 2015 ed ha contemporaneamente raggiunto nella stessa data i 62 anni di età.
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