25/02/15

Inps Quota96 della Scuola Rivalutazione Facoltativa riguardante Pensione Obbligatoria Aggiornamento

Si fa riferimento al nostro articolo precedente di oggi 25 febbraio 2015 per quanto riguarda la risoluzione falcoltativa 

Il riferimento ai 62 anni di età non è scontato riguardo poiché la risoluzione, specificata nella legge, si può attivare ad una sola condizione e cioè che non si sia applicato il taglio dell'1-2% sulle anzianità contributive, di conseguenza le penalizzazioni scattano se non stati compiuti i 62 anni di età; e ciò che ribadisce la Circolare Madia ma se consideriamo che dal 2015 e sino al 2017 è stato bloccato dalla legge di stabilità 190/2014 può esistere il dubbio che l'ente pubblico possa in qualunque modo estinguere il rapporto anche prima dei 62 anni.

Da tutto ciò si evince che si vuole evitare ad ogni costo sia con la risoluzione obbligatoria che falcoltativa che i dipendenti possano avere una pensione più remunerativa, obiettivo tra l'altro della famosa iniqua riforma Monti/Fornero 2011 che incrementava, attraverso coefficienti di trasformazione molto più elevati, la continuazione del rapporto lavorativo sino alla veneranda età di 70 anni per poter pareggiare la riduzione del vitalizio pensionistico dovuto dal passaggio dal metodo retributivo al sistema contributivo.

La soluzione per i Quota96 della Scuola in conseguenza a questa decisione per la risoluzione sia obbligatoria che facoltativa sembra sia stata fatta dopo anni di attese e di proteste da parte dei docenti e del personale Ata, si doveva arrivare ad una soluzione e la soluzione è arrivata per sfinimento e date ormai in scadenza e non certamente per volontà del governo Renzi che ha sempre disatteso le aspettative dei Quota96 della Scuola, ad ogni buon conto finalmente le porte del pensionamento si apriranno il 1° settembre 2015.
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