22/02/15

Inps Nella Pa Pensione Forzosa per chi ha Raggiunto Requisiiti Pensionistici (Tabella)

Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 dove si evidenzia che chi ha raggiunto i requisiti pensionabili potrà essere collocato forzosamente in pensione dalla Pubblica Amministrazione

Praticamente con questa circolare la Pubblica Amminsitrazione e le Autorithy fa sapere che è sua facoltà mettere a riposo unilateralmente i soggetti che hanno raggiunto i requisiti richiesti e cioè con 62 anni di età anagrafica e 42 anni e sei mesi se uomini, 41 invece per le donne, comunque la Pubblica Amministrazione dovrà notificare il preavviso con sei mesi di anticipo, questa facoltà però non è prevista per: dirigenti medici responsabili di strutture complesse, dicasi primari, magistrati, personale di difesa e di pubblico soccorso ed infine a professori universitari.

Altro punto importante è l'abolizione del trattenimento in servizio di conseguenza il lavoratore non potrà più restare in servizio avendo maturato i requisiti necessari per entrare in pensionamento per avere una pensione più pingue con una deroga importante: potranno rimanere fino ai 70 anni sommando l'adeguamento di speranza di vita coloro che non hanno raggiunto, pur avendo raggiunto l'età prescritta, la maturazione dei contributi pieni, a questi soggetti è permesse il proseguimento dell'impiego, per maggiore chiarezza postiamo una tabella rilevata da Pensioni Oggi che facilita la spiegazione:


Per quanto riguarda i medici rimane in vigore il regime speciale per i dirigenti medici il cui limite massimo per il pensionamento di vecchiaia rimane a 65 anni ma se l'interessato vuole rimanere nell'ambito della sua professione per 40 anni di servizio effettivo può richiedere una dilatazione di tempo che comunque non potrà superare i 70 anni di età, in questo caso l'amministrazione precisa che si può concedere l'allungamento di tempo se non va a provocare un 'aumento del numero di dirigenti'.

Ed infine veniamo a chi ha raggiunto i Quota96 nel 2011, la circolare in parola riafferma che coloro hanno raggiunto il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 sono sempre sottoposti al regime previgente di accesso al pensionamento, per cui l'amminsitrazione a fronte di questi soggetti può esercire  la cessione al raggiungimento del limite ordinato e cioè: 65 anni di età anagrafica e anzianità contributiva di 40 anni di servizio.
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