27/02/15

Inps: Autoferrotranvieri non Perdete la Pensione agevolata se siete in Aspi!

Il pensionamento anticipato è compatibile con l'Aspi e i periodi di Cig  e Cigs raggiunti i 61 anni e 3 mesi

Il comunicato Inps 1445/2015 postato sul portale dell'Istituto ieri ha evidenziato che nelle circostanze di che influiscono nel rapporto di lavoro quali Cig e Cigs,  contratto di solidarietà, non influiscono sul pensionamento anticipato (di vecchiaia) degli autoferrotranvieri, di conseguenza coloro che pervengono ai requisiti pensionistici in tali periodi potranno fruire dei benefici del trattamento di vecchiaia con i requisiti agevolati specificati nel Dpr 157/2013 e cioè 5 anni anni meno in rapporto all'età di norma nell'Ago, a condizione che per questi lavoratori sia sospeso mansioni di personale viaggiante.

Dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale si ha un'altra chiarificazione per i dipendenti con la mansione di personale viaggiante e cioè quando questi cessano il rapporto di lavoro e che sia stata loro riconosciuta l'appartenenza all'AslI, acquisiscono il diritto di entrare in pensionamento di vecchiaia anticipato fermo il fatto che abbiano raggiunto i requisiti entro il termine di godimento dell'AspI con una condizione che anteriormente a tale circostanza le mansioni della qualifica di personale viaggiante siano esercitate in modo costante ed esistente.

Qui di seguito postiamo la Tabella rilevata da Pensioni Oggi che chiarisce la pensione dell'autoferrotranviere in modo corretta e semplice da leggere.


Si ha inoltre una altra precisazione dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per i dipendenti con mansioni di personale viaggiante interessati nei programmi di esodo di cui all'art. 4 della legge n.92/2012,  per poter stabilire i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia nei 4 anni dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, come indicato dal comma 2 del su citato art. 4, bisogna riferirsi ai requisiti anagrafici contemplati nel D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 (di conseguenza al requisito anagrafico che si riduce di 5 anni in rapporto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio).
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