Il riferimento ai 62 anni di età non è scontato riguardo poiché la risoluzione, specificata nella legge, si può attivare ad una sola condizione e cioè che non si sia applicato il taglio dell'1-2% sulle anzianità contributive, di conseguenza le penalizzazioni scattano se non stati compiuti i 62 anni di età; e ciò che ribadisce la Circolare Madia ma se consideriamo che dal 2015 e sino al 2017 è stato bloccato dalla legge di stabilità 190/2014 può esistere il dubbio che l'ente pubblico possa in qualunque modo estinguere il rapporto anche prima dei 62 anni.
Da tutto ciò si evince che si vuole evitare ad ogni costo sia con la risoluzione obbligatoria che falcoltativa che i dipendenti possano avere una pensione più remunerativa, obiettivo tra l'altro della famosa iniqua riforma Monti/Fornero 2011 che incrementava, attraverso coefficienti di trasformazione molto più elevati, la continuazione del rapporto lavorativo sino alla veneranda età di 70 anni per poter pareggiare la riduzione del vitalizio pensionistico dovuto dal passaggio dal metodo retributivo al sistema contributivo.
