27/09/14

Assentarsi ingiustificatamente: all'ATA corrono il rischio di essere licenziati

Assentarsi dal posto di lavoro
in maniera ingiustificata
comporta il licenziamento

Assentarsi o mancare dal posto di lavoro in maniera ingiustificata, è passibile di perdita del posto: a fare luce su questo aspetto ci pensa l'USR del Piemonte con una idonea documentazione per quel che concerne i comportamenti da usare in caso di assenza degli insegnanti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.


La documentazione fornita dall'USR si riferisce a quanto prevede la regolamentazione contrattuale del rapporto di pubblico impiego e la seguente entrata in vigore del d. lgs. 150/2009 (introduzione dell’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del d. lgs. 165/2001).

In base a quanto cita la normativa, la mancanza sprovvista di una idonea giustificazione rappresenta essere un'illecito disciplinare da potere sanzionare addirittura con il licenziamento del lavoratore con preavviso, in caso ci siano i presupposti indicati dalla citata norma:
  • mancanza senza alcuna idonea giustificazione per un numero massimo di giorni, anche non continuativi, superiore a 3 nell'arco di un biennio;
  • mancanza senza alcuna idonea giustificazione per non più di 7 giorni, nel corso degli ultimi dieci anni;
  • mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.
La regola, avendo carattere di norma imperativa (cfr .art. 55, comma 1 e 2, d. lgs. 165/2001), affermano dall'USR, prende il posto delle clausole contrattuali difformi ed abroga implicitamente le leggi e le altre norme di rango primario nella parte in cui si pongano in contrasto con la stessa.

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