03/09/14

Ecm | Tutto ciò che avreste voluto sapere

L'Ecm, ovvero sia la Commissione nazionale, decide di intervenire riguardo gli esoneri, le esenzioni, il tutoraggio singolo, la formazione all'estero, l'autoapprendimento, la modalità di registrazione e la certificazione. 


A seguito di una lunga e paziente attesa, nel mese di luglio (e resa pubblica verso la fine di settembre 2013) la Commissione nazionale Ecm per la formazione continua ha provveduto a fornire adeguate risposte alle costanti e continue domande che provenivano dal mondo professionale con una determina che da vita a nuovi orizzonti per la stessa Ecm.

È un documento che le professioni sanitarie aspettavano con grande interesse. Perché? La domanda è per Gennaro Rocco, vicepresidente della Federazione nazionale Ipasvi e tesoriere Cogeaps. «Perché vengono finalmente chiarite le perplessità che in questi mesi hanno animato il confronto tra gli operatori sanitari, creando anche un certo allarme. La determina, benché ancora suscettibile di modifiche migliorative, in corso di valutazione, risponde ai molti dubbi interpretativi e fornisce indicazioni precise in ordine a esoneri, certificazione e registrazione dei crediti formativi. Certamente si tratta di un passaggio importante per restituire certezze a tutti i professionisti sanitari impegnati del Programma Ecm». Ma adesso c'è forse bisogno che l'Ecm faccia un "salto di qualità"...
Ecm la Commissione nazionale
interviene riguardo esoneri
esenzioni etc etc

«Sì. L'auspicio è che l'Ecm diventi sempre più uno strumento efficace e dunque pienamente utile per il professionista e che il Programma di educazione continua non sia concentrato meramente sulla raccolta dei crediti e sul loro numero. L'Ecm ha piuttosto una grande funzione sociale e si pro¬pone come uno sperimentato sistema di accreditamento delle competenze per poter garantire un'elevata qualità delle cure ai cittadini e la massima sicurezza agli stessi operatori». La Federazione Ipasvi condivide questa impostazione? «Certamente sì. Su questo fronte la Federazione Ipasvi è impegnata in un'in¬tensa attività di promozione e auspica fortemente un consistente ampliamento delle attività formative sul campo, riconoscendo il grande sacrificio compiuto da tanti colleghi sui rispettivi luoghi di lavoro. Uno sforzo fondamentale per cogliere le nuove sfide che l'infermieristica ha di fronte e che è determinata a vincere».

Insomma, gli esami non finiscono mai? «La professione rivendica una nuova e più adeguata modalità di svolgimento del Programma Ecm, con corsi effettuati nelle strutture sanitarie in cui esercita l'operatore coinvolto, prevalentemente in orario di lavoro e senza gravare sulla tasche del personale. Gli infermieri hanno raccolto da subito e con grande entusiasmo la sfida dell'Educazione continua: chiedono di poterla affrontare al meglio. E ciò che vogliono i professionisti sanitari, è quanto serve ai cittadini». La Determina in FAQ La Determina è piuttosto complessa. Abbiamo provato a farne una sintesi di facile consultazione, rispondendo alle domande più frequenti. Sono previsti esoneri dall'obbligo formativo Ecm? In quali casi? Sono esonerati i professionisti che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria alla quale appartengono. Esonerati anche i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività nelle zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 (per il sisma in Emilia-Romagna), limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.

Esonerati, infine, anche i professionisti che frequentano corsi di formazione manageriale ai sensi dell'articolo 16 quinquies del decreto legislativo n. 502/92. Quali sono i corsi considerati di formazione post-base? Sono considerati tali, per esempio:
• i corsi di specializzazione universitaria, i dottorati di ricerca, i master universitari, i corsi di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal decreto del Murst del 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato nella CU. n. 2 del gennaio 2000 e del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni;
• la formazione complementare;
• i corsi di formazione e aggiorna-mento svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del Piano di interventi contro l'Aids di cui alla legge 5 giugno 1990, per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).

In che misura è previsto l'esonero? L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di quattro crediti per mese, ma solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Per esempio, un corso di formazione della durata di un mese e dieci giorni dà diritto all'esonero di quattro crediti Ecm. Chi è esentato dall'obbligo formativo Ecm? Sono esentati, nella misura di quattro crediti per ogni mese, i professionisti che sospendono l'attività professionale per più di 15 giorni a causa di:
- congedo di maternità obbligatoria;
- congedo parentale;
- adozione e affidamento preadottivo;
- adozione internazionale (aspettativa non retribuita, durata espletamento pratiche);
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap; - aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari (secondo quanto previsto dai rispettivi Contratti collettivi di lavoro);
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie (secondo quanto previsto dai rispettivi Contratti collettivi di lavoro);
- assenza per malattia (secondo quanto previsto dai rispettivi Contratti collettivi di lavoro);
- richiamo alle armi o servizio volontariato alla Croce rossa;
- aspettativa per incarico di direttore sanitario aziendale e direttore generale;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali (secondo quanto previsto dai rispettivi Contratti collettivi di lavoro).

Cosa si intende per "mese"? L'unità "mese" è considerato il periodo di sospensione dell'attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni. Per esempio, il professionista che sospende l'attività professionale per un mese e dieci giorni ha diritto al-l'esenzione di quattro crediti Ecm. I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili? Sì, ma non sono sovrapponibili nell'arco del triennio, fatta eccezione per gli esoneri definiti dalla Commissione nazionale per le catastrofi naturali. Quanti crediti sono riconosciuti a chi svolge attività di tutoraggio individuale? Sono riconosciuti quattro crediti per mese di tutoraggio a coloro che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e a coloro che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge. Inoltre, sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici Pfa, ma solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del professionista interessato.

Ci sono limiti ai crediti acquisibili con il tutoraggio individuale? Sì. I crediti così acquisiti, calcolati insieme a quelli ottenuti per docenza, pubblicazioni scientifiche e ricerche, non possono superare il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni di cui sopra. Sono previste esclusioni per il ri-conoscimento di crediti da tutoraggio individuale? Sì. Sono esclusi gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento, anche a titolo gratuito. Sono previsti crediti per formazione all'estero? Sì. Fermo restando quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 5/ 11/2009, per corsi di formazione individuale all'estero (non accreditata in Italia) sono riconosciuti crediti nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento. Anche in questo caso è previsto un limite: i crediti così acquisiti non possono superare il 50% dell'obbligo formativo triennale.

Inoltre, il massimo dei crediti Ecm attribuibili è di 25, anche se l'evento accreditato all'estero supera i 50. Tuttavia, in caso di accordi specifici e riconosciuti tra regioni transfrontaliere possono essere riconosciuti tutti i crediti dell'evento fino a un massimo di 50. Quali sono i Paesi esteri dove è possibile acquisire crediti? Sono i Paesi dell'Unione europea, la Svizzera, gli Stati Uniti e il Canada. Cosa bisogna fare per farsi riconoscere i crediti di formazione al-l'estero? Ultimata la frequenza, bisognerà inoltrare la documentazione sul-l'evento (programma, contenuti etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all'ente accreditante di riferimento (Cnfc, Regione, Provincia autonoma) o a quello da questo indicato (per esempio, l'ufficio formazione dell'azienda dove si presta servizio). I liberi professionisti potranno inoltrarla anche al proprio Ordine, Collegio, Associazione professionale, oppure tramite portale Cogeaps per coloro che svolgono professioni sanitarie regolamentate, ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni.

Gli enti, valutata la documentazione, inseriranno le attività nel tracciato record da inviare alla Cnfc, alle Regioni e Province autonome e al Cogeaps. I provider italiani possono realizzare progetti formativi aziendali all'estero? Sì, a certe condizioni, in settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel nostro Paese, sempre che siano compatibili con l'esercizio della professione per la quale sono erogati. In questi casi, l'accreditamento segue lo stesso iter procedurale dell'accreditamento degli eventi all'estero accreditati in Italia. C'è un limite di tempo per i crediti maturati all'estero negli anni passati? Sì. Possono essere registrati solo quelli maturati a partire dall'I gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto in carenza di una normativa più specifica. Sono previsti crediti per l'autoapprendimento dei liberi professionisti? Sì: per l'utilizzazione individuale di materiali e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da provider e per lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider e privi di test di valutazione, ma con il limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (e comunque fino a un massimo di 15 crediti nel triennio).

Quali sono gli enti che possono ri¬conoscere esoneri, esenzioni e crediti di cui alla determina? Sono l'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di riferimento, a cui il professionista dovrà presentare la documentazione (come, per esempio, l'attestato di frequenza a corsi di formazione post-base, la documentazione comprovante il periodo di sospensione del¬l'attività professionale, l'attestazione di svolgimento dell'attività di tutoraggio rilasciata dall'ente per il quale si è esercitata; e così via). L'Ordine, il Collegio e l'Associazione di appartenenza provvedono quindi alla valutazione di coerenza della documentazione con le disposizioni in materia di Ecm e alla registrazione nella banca dati Co-geaps della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti acquisiti. E prevista qualche riduzione del-l'obbligo formativo per il triennio 2011-2013? Sì.

L'Accordo Stato-Regioni del-l'aprile 2012 ha fissato a 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011-2013, ma ha anche previsto la possibilità di ripor-tare dal triennio precedente (2008-2010) un massimo di 45 crediti. La riduzione, calcolata con il criterio proporzionale, è fissata nel modo che segue (vedi Tabella 1): -15 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010; - 30 crediti se ha acquisito da 51 a 100 crediti; - 45 crediti se ha acquisito da 101 a 150 crediti. E possibile discostarsi dall'obbligo formativo annuale? Sì, in misura non superiore al 50%. L'obbligo annuale è un terzo di quello triennale, al netto delle riduzioni per esenzioni ed esoneri (vedi Tabella 1). È possibile registrare crediti acquisiti nel 2008-2013 che non sono re-gistrati nella banca dati Cogeaps? Sì. Gli interessati devono presentare la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all'Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza. Sono riconosciuti crediti per attività di docenza e tutoraggio Ecm svolte prima del 31 dicembre 2010? Sì, purché accreditati al sistema nazionale e regionale Ecm, sono attribuiti due crediti per evento, a pre-scindere dalle ore di docenza effettivamente svolte (salvo rettifiche individuali che i professionisti devono comunicare all'Ordine, Colle-gio, Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati). Come si fa a collocare corretta¬mente gli obiettivi con le aree alle quali vanno riferiti? La Determina definisce ulteriormente gli obiettivi 10, 20, 14 e 17 per poter "costruire" e gestire cor¬rettamente il "dossier formativo".

A questo scopo sono state realizzate apposite tabelle per ciascuno degli obiettivi indicati. Come avviene la certificazione dei crediti? Per i professionisti iscritti agli Ordini, Collegi e Associazioni viene effettuata tramite il portale Cogeaps. La certificazione, riferita al triennio di riferimento, prevedere due li¬velli. Il primo, a opera di Ordini, Collegi e Associazioni, per l'attestazione dei crediti formativi effettivamente registrati; il secondo per il raggiungimento dell'obbligo formativo triennale, anche questo ri-lasciato da Ordini, Collegi e Associazioni. Per entrambi i livelli, a coloro che svolgono professioni regolamentate, ma non ordinate sarà rilasciata dalla Segreteria della Cnfc.(l'inferniere)


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